Attenzione perché l’assegno di mantenimento e il contributo casa non sono deducibili in questi casi

assegno di mantenimento

Quest’oggi, prendendo spunto dalla risposta che l’Agenzia delle Entrate fornisce all’interpello posto da un suo contribuente, si affronta un argomento interessante per molti Lettori che riguarda le spese di mantenimento e contributo casa a seguito dell’interruzione di una convivenza. Sono tante, infatti, le persone che si ritrovano a corrispondere importi a favore del proprio ex nella convinzione che queste siano deducibili.

Pertanto, è importante prestare attenzione perché l’assegno di mantenimento e il contributo casa non sono deducibili in questi casi. Ecco di seguito illustrato il perché, prendendo spunto dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n.657 del 5 ottobre 2021.

Il caso

Un contribuente espone di aver avuto una relazione senza contrarre matrimonio a seguito della quale è nato un figlio. Senonché nel 2017, congiuntamente i conviventi si sono rivolti al Tribunale per disciplinare i rapporti tra di loro e il figlio. Il Tribunale aveva disposto l’assegnazione dell’abitazione alla madre e l’assegno di mantenimento per il figlio.

Dopo qualche anno, il Tribunale revocava l’assegnazione della casa, disponendo a carico dell’interpellante un contributo casa, previsto per il pagamento del canone di locazione.

Allo stesso tempo lasciava invariato il contributo per il figlio. Pertanto, l’interpellante chiede all’Agenzia se, fermo restando l’indeducibilità del mantenimento per il figlio, possa però dedurre dal proprio reddito la metà del contributo percepito dall’ex.

Attenzione perché l’assegno di mantenimento e il contributo casa non sono deducibili in questi casi

L’Agenzia, nel fornire la risposta, parte dall’assunto di cui all’art.10 co.1 lettera c) del TUIR, secondo cui sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge. In particolare, per assegni periodici al coniuge non si intendono quelli per il mantenimento del figlio che sono senza dubbio indeducibili. Ma si intendono gli assegni a favore del coniuge che, peraltro devono provenire da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Inoltre, come chiarito nella circolare 19/E del 2020, anche il contributo casa, ovvero le spese per la locazione e per le spese condominiali è deducibile. Sempre, purché disposti dal giudice, siano quantificabili e corrisposti periodicamente.

Tuttavia, questa disciplina è prevista per i casi di separazione o divorzio, senza alcun riferimento alla convivenza more uxorio.

In particolare, la Legge Cirinnà, pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio, ha attribuito specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale. A tal proposito ha previsto che in caso di cessazione della convivenza il giudice possa riconoscere il diritto dell’altro convivente al mantenimento e alimenti.

Infine, equipara al matrimonio le unioni civili, stabilendo che tutte le disposizioni che riguardano il matrimonio e i coniugi si riferiscano automaticamente alle parti dell’unione civile.

Tale equiparazione non è prevista per le convivenze di fatto. Pertanto la disciplina prevista dall’art.10 del TUIR sopra descritta non si applica nei casi di convivenze e come tale non si applica al caso di specie. Quindi il contribuente non potrà dedurre dal reddito il contributo casa.

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