Attenzione, l’indennità INPS di 1.000 euro è cumulabile con il reddito di cittadinanza, REM e NASPL?

Il reddito di emergenza è inquadrato quale reddito di sostegno a coloro che versano in uno stato di semi povertà

ProiezionidiBorsa, quest’oggi, cerca di approfondire le eventuali incongruenze tra le diverse misure sociali di emergenza. Potrebbe succedere, che chi versa in situazioni precarie, avrebbe, in teoria diritto a più misure. Ma, attenzione, l’indennità INPS di 1.000 euro è cumulabile con il reddito di cittadinanza, Rem e NASPL?

In realtà, lo stesso ente, l’INPS, eroga misure che rispondono a situazioni soggettive diverse. L’indennità omnicomprensiva prevista dal Decreto Ristori è destinata a chi ha avuto danni per l’inattività da lockdown. Il reddito di emergenza è inquadrato quale reddito di sostegno a coloro che versano in uno stato di semi povertà. La NASPL è un’indennità mensile per coloro che hanno perso il lavoro.  Quindi, seppur la ratio istitutiva è soggettivamente diversa, in concreto un soggetto potrebbe ritrovarsi ad avere i requisiti per tutte le misure.

Incumulabilità e incompatibilità tra le diverse misure ed accesso parziale

Pertanto, attenzione, l’indennità INPS di 1.000 euro è cumulabile con il reddito di cittadinanza, REM e NASPL? L’art. 8 della Circolare INPS n. 137 del 26/11/2020, individua analiticamente i casi in questione.

a) Per tutti i lavoratori stagionali del settore del turismo o quelli operanti con imprese utilizzatrici del medesimo settore, che percepiscono la NASPL, c’è incompatibilità. O meglio, il Decreto Ristori stesso, prevede che per accedere all’aiuto una tantum, non devono essere percettori di NASPL. Consacra, dunque, l’incumulabilità;

b) il reddito di emergenza risulta incompatibile già dalla normativa precedente. Nell’ultimo decreto, che istituisce quote aggiuntive ai nuclei familiari, si attua la stessa ratio legis. Tali quote di REM non sono, quindi, “compatibili”, con la presenza nel nucleo familiare di soggetti che percepiscono o hanno percepito l’indennità;

c) un trattamento particolare è previsto per il reddito di cittadinanza. La Circolare ribadisce che l’indennità non è compatibile con il reddito di cittadinanza fino a concorrenza del medesimo importo. Ciò significa che per i titolari di un reddito inferiore a 1.000 euro, lo stesso verrà integrato fino al predetto importo.

L’indennità è inoltre incompatibile con le pensioni AGO.  Invece, è possibile chiedere l’indennità se si percepisce l’assegno ordinario d’invalidità istituito dalla legge 222.

Attenzione, pertanto, a non dover restituire all’INPS l’indennità con le spese! In realtà l’INPS può chiedere i soldi indietro solo in questo caso.

 

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