Attenzione ai reati che si configurano se si crea un falso profilo su Facebook

Facebook

Insomma, si potrebbe pensare che essendo i social canali virtuali, su di essi, si possa fare qualsiasi cosa. Sinanche, creare un falso profilo e, con lo stesso, approfittando del fatto di agire in sordina, dire apertamente ciò che si pensa a chiunque. Ebbene, in questo articolo si ammoniscono i profani di prestare attenzione ai reati che si configurano se si crea un falso profilo su Facebook.

Per la Cassazione, creare e utilizzare un falso profilo Facebook (NASDAQ:FB) integra il reato di sostituzione di persona, anche se si utilizza un’immagine caricaturale. Ciò, ovviamente, se il fine ultimo è quello di arrecare danno a terzi. Si tratta del reato previsto e disciplinato dall’art. 494 c.p. Non rileverebbe, a tal fine, che nel profilo sia stata impiegata una semplice caricatura della persona offesa. A stabilirlo è stata la sentenza n. 22049/2020 della Corte di Cassazione.

Sentenza Corte di Cassazione n. 22049 del 2020

Il caso affrontato nel corso del giudizio, passato poi in Cassazione, riguarda una persona condannata per aver offeso la reputazione altrui a mezzo internet, creando falsi profili su Facebook. Il tutto, utilizzando anche immagini caricaturali della persona offesa. Nella specie, i reati contestati sono stati: l’art. 595 c.p che punisce la diffamazione e l’art. 494 c.p. che prevede la sostituzione di persona. L’imputato è ricorso in Cassazione.

Quest’ultima, dopo aver vagliato i motivi del ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile per i seguenti motivi. Anzitutto, per gli Ermellini è pacifico che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integri un’ipotesi di diffamazione aggravata. In giudizio, inoltre, è stato accertato che i profili Facebook erano stati creati dall’imputato, attraverso l’utilizzo di 2 utenze mobili e una fissa a lui intestate.

Inoltre, il reato di sostituzione di persona ricorrerebbe per colui che crea ed utilizza un profilo, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona inconsapevole. Non rileva, infatti, ai fini dell’integrazione del reato, che sia stata utilizzata un’immagine caricaturale della persona offesa. Ciò che conta è che si sia verificata l’illegittima sostituzione di persona, attraverso la creazione e il successivo utilizzo di un falso profilo Facebook. Quindi, è opportuno fare attenzione ai reati che si configurano se si crea un falso profilo su Facebook.

Consigliati per te