Attenzione ai controlli da fare per il superamento della classe energetica del Superbonus 110%

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È possibile ristrutturare casa con interventi di efficientamento energetico, a condizione che gli immobili superino due classi di categoria energetica o la classe più alta. Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono determinati dal Decreto Legge n. 34/2020. Attenzione ai controlli da fare per il superamento della classe energetica del Superbonus 110% che si possono racchiudere in tre o quattro operazioni.

Superbonus 110% e controllo da effettuare per beneficiare della detrazione

Per il riscontro della classe energetica è indispensabile eseguire 4 controlli che assicurano la fruizione del beneficio:

a) verifica del risultato finale con il doppio salto di classe energetica o la classe più alta;

b) verifica dei requisiti tecnici per la prestazione energetica indicate nel Decreto MISE del 6 agosto 2020;

c) verifica di congruità tra capienza della spesa e costi;

d) infine, la quarta verifica è necessaria per garantire la tipologia degli interventi, che devono contenere almeno uno trainante.

Quindi, attenzione ai controlli da fare per il superamento della classe energetica del Superbonus 110%.

Per la verifica del doppio salto di classe energetica, è necessario la realizzazione dell’APE convenzionale che deve essere riferita all’intero edificio. Inoltre, i dati di calcolo sono quelli che si riferiscono alle singole unità immobiliari che compongono l’intero edificio.

Polizze assicurative dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato delle modifiche al Superbonus 110%, che riporta una verifica delle polizze per i professionisti, i quali si trovano a dover attestare il visto di conformità e le asseverazioni. I professionisti che apportano il visto di conformità possono considerare l’attuale polizza base, mentre per i tecnici che asseverano i lavori dovranno rispettare determinati requisiti.

La Legge chiarisce che la polizza non deve contenere nessuna esclusione rispetto alle asseverazioni e deve prevedere un massimale di valore minimo di 500mila euro. Inoltre, è prevista una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni realizzate in passato, e oltre i cinque anni in caso di cessazione dell’attività.

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