Attenzione a questo comportamento nelle aree comuni del condomino perché si potrebbe commettere reato

condominio

Bisogna fare molta attenzione nella gestione dei rapporti condominiali. Infatti le relazioni tra vicini di porta potrebbero non essere sempre rosee e di facile gestione. In particolare, bisogna fare attenzione a questo comportamento nelle aree comuni del condominio perché si potrebbe commettere reato. Ci si riferisce all’istallazione di telecamere all’esterno della propria abitazione che vadano a riprendere spazi comuni del condominio.

La video sorveglianza in materia condominiale è disciplinata dal legislatore all’articolo 1122 ter del codice civile che porta come rubrica “impianti di videosorveglianza sulle parti comuni”. Questa norma si riferisce al caso in cui a deliberare l’istallazione dell’impianto di video sorveglianza sia l’assemblea di condominio. La maggioranza richiesta per l’accoglimento della delibera deve superare i 500\1000. La norma, poi, vieta che questa istallazione avvenga nell’interesse di un singolo individuo ed, invece, sia diretta alla tutela della sicurezza di tutto il condominio. Appositi cartelli dovranno segnalare il sistema di sorveglianza e la conservazione delle registrazioni non potrà eccedere un termine breve. Nessun problema, dunque, se è l’assemblea a deliberare l’istallazione di telecamere.

Attenzione a questo comportamento nelle aree comuni del condominio perché si potrebbe commettere reato

Del tutto diversa la questione se ad istallare l’impianto di sorveglianza sia un solo condomino di sua iniziativa autonoma. Le norme di riferimento sono l’articolo 1122 c.c. che prevede che il condomino non possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determino pericolo per la stabilità, sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. E l’articolo 1102 c.c. per cui ogni partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di servirsene secondo il loro diritto. Dunque queste norme non risolvono la questione direttamente, della istallazione individuale di telecamere negli spazi comuni, come invece fa l’articolo 1122 ter.

La soluzione del Garante della Privacy

Il Garante della Privacy ha risolto il problema facendo ricorso a due strumenti. Il primo il parere 4\2004 del 11 febbraio, e poi con le FAQ su questo tema pubblicate nel suo sito istituzionale. L’autorità indipendente si è raccomandata che per non incorrere nel reato dell’articolo 615 bis codice penale (interferenze illecite nella vita privata) l’angolo visuale delle telecamere autonomamente istallate deve limitarsi alle parti di propria esclusiva pertinenza. Va esclusa ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, che riguardi aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale o autorimesse, cosi come aree di pertinenza di soggetti terzi. È anche vietato riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

 

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