Attenzione a queste pensioni INPS che si perdono in caso di trasferimento

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Non tutti trattamenti pensionistici di tipo assistenziale e di sostegno al reddito sono erogabili anche per gli italiani che risiedono all’estero. Esistono delle limitazioni che la vigente normativa prevede e che si applicano ad alcune forme di sostegno economico. Nella presente guida il Comitato tecnico di ProiezionidiBorsa illustrerà ai Lettori quando porre attenzione a queste pensioni INPS che si perdono in caso di trasferimento.

Che differenza c’è tra trattamenti di tipo previdenziale e assistenziale

Non tutti i trattamenti pensionistici o di sostegno al reddito sono uguali tra di loro. Parlare di pensioni, infatti, vuol dire addentrarsi in una dimensione dalle molteplici caratteristiche formali. Una prima e fondamentale distinzione che al riguardo è possibile porre, riguarda quella tra trattamenti di tipo previdenziale ed altri di tipo assistenziale. Mentre i primi trovano fondamento nel versamento dei contributi lavorativi, le seconde, principalmente erogate dall’INPS, prescindono dal sistema lavorativo. Le prestazioni assistenziali, infatti, sono provvidenze economiche sociali destinate a chi vive in situazioni di difficoltà. Esse possono riguardare la sfera della salute, della malattia e quella lavorativo-economica. Ebbene, in quali casi si deve fare attenzione a queste pensioni INPS che si perdono in caso di trasferimento?

Per quali pensioni decade il diritto in caso di trasferimento all’estero

Secondo quanto prevede l’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247,  le pensioni che non hanno carattere previdenziale, sono inesportabili fuori dall’Italia. Attenzione a queste pensioni INPS che si perdono in caso di trasferimento all’estero. Esse sono: le pensioni, gli assegni e le indennità per invalidità civile; le pensioni sociali; le pensioni per sordomuti e per ciechi; le integrazioni alla pensione minima o di invalidità; l’integrazione all’assegno sociale e la maggiorazione sociale. In tutti questi casi si pone il limite di trasferibilità all’estero e il decadimento del diritto. Relativamente a queste forme assistenziali, anche la circolare INPS n. 88 del 2 luglio 2010 ha ribadito l’incompatibilità con il trasferimento fuori dai confini nazionali. In conclusione, per chiunque percepisca queste forme di aiuto economico decade il diritto se si avvia un trasferimento all’estero.

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