Attenzione a questa clausola sull’assicurazione vita perché non sempre l’importo va a tutti gli eredi 

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L’assicurazione vita prevede che quando il contraente muore la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi. A condizione che il diritto del terzo beneficiario non sia stato revocato. Oppure, il contraente della polizza abbia disposto diversamente. Questo principio di diritto è contenuto in una recente sentenza della Cassazione n. 9948/2021. Quindi, bisogna fare molta attenzione a questa clausola sull’assicurazione vita perché non sempre l’importo va a tutti gli eredi. Infatti, la Cassazione a sostegno di tale principio disciplina che, anche per il contratto di assicurazione vita, si applica la norma del codice civile a favore del terzo. Analizziamo in breve di cosa si tratta e spolveriamo un’altra sentenza che mette alla luce ulteriori difficoltà per gli eredi di incassare il dovuto.

Attenzione a questa clausola sull’assicurazione vita perché non sempre l’importo va a tutti gli eredi

La Cassazione con la sentenza n. 9948/2021  chiarisce in modo inequivocabile che anche per il contratto di assicurazione sulla vita si applica la norma del codice civile Art. 1412 sui contratti a favore del terzo.

Nello specifico prevede che la prestazione deve andare al terzo beneficiario solo dopo la morte dello stipulante. Inoltre, lo stipulante può revocare il beneficio anche con una semplice disposizione testamentaria. Quindi, la prestazione è eseguita a favore degli eredi del terzo solo se il beneficio non sia revocato o lo stipulante abbia disposto delle condizioni diverse.

Il beneficiario della polizza vita può essere diverso da quello testamentale

A supporto di tale tesi la decisione della Cassazione con l’ordinanza del 15 ottobre 2018 n. 25635. Questa specifica che se nella polizza assicurazione vita è indicato un nuovo beneficiario, è quest’ultimo l’avente diritto a percepire la prestazione.

In effetti, se il contratto di assicurazione vita contiene la nomina dei beneficiari “eredi legittimi”, spetta a loro la prestazione. Mentre, l’erede testamentario non ha diritto a riscuotere i proventi della polizza vita a seguito della morte dell’assicurato.

In sintesi, nel contratto di assicurazione vita nel caso di morte, il beneficiario acquista un proprio diritto e non entra a far parte del patrimonio ereditario del contraente della polizza. Tranne che il contraente della polizza non abbia revocato espressamente il beneficiario della polizza vita nella disposizione testamentaria o con altra disposizione.

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