Attenzione a comprare un cellulare che costa troppo poco. Potremmo incorrere in un reato

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Con sentenza n. 37824/2020 la Cassazione ha lanciato ai consumatori una sorta di avvertimento, ossia: “attenzione  comprare un cellulare che costa troppo poco! Potremmo incorrere in un reato”. Senonché, ci chiederemo: ” quale sarebbe questo reato?”. Ebbene, è quello che comunemente va sotto il nome di “incauto acquisto”, regolato dall’art. 712 c.p..

Esso punisce, infatti, l’acquisto di cose di sospetta provenienza, stabilendo che: “è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10.” Chi?: “chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose”. Cose di che tipo? : “ cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato”.

Ne deriva che chi acquista, ad un prezzo irrisorio, un bene che, per conoscenza diffusa, ha un prezzo sensibilmente più elevato, può incorrere nel reato descritto. Ciò in quanto un prezzo troppo basso è il primo indice sintomatico della provenienza illecita del bene acquistato. Senonché, nella vicenda trattata dalla Corte di Cassazione, una persona veniva condannata al pagamento dell’ammenda di 500 euro, in virtù del reato di cui all’art. 712 c.p., per l’acquisto di un telefonino.

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Motivazioni della decisione

Si ribadisce l’ammonizione espressa in esordio e cioè: “attenzione  comprare un cellulare che costa troppo poco! Potremmo incorrere in un reato”. Nella specie, gli Ermellini, hanno chiarito che ai fini della configurazione del reato in commento, è sufficiente che ricorra la colpa.

Ossia, l’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato sussisterebbe allorquando, semplicemente, l’agente non abbia usato la diligenza dell’uomo medio nel verificare la provenienza del bene.

Nel caso concreto, l’assenza di diligenza e quindi la colpa del soggetto agente, veniva ravvisata nell’aver acquistato un cellulare di marca, ad un prezzo particolarmente vantaggioso, senza verificarne la legittima provenienza. Si è, inoltre, negata l’applicazione della noma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ciò in quanto, essa , di fatto, non ricorreva in considerazione del valore economico del bene all’epoca dei fatti.

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