Assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge è compensabile

assegno di mantenimento

Con il meccanismo della compensazione, si estinguono crediti e debiti di ugual importo, rimanendone fuori solo la parte che vi eccede. Esso è, quindi, uno strumento pratico che consente di abbattere le rispettive pretese creditorie tra le parti, quando una è creditrice dell’altra e viceversa. Detto istituto richiede che i crediti siano tutti certi nel loro ammontare ed esigibili. Tuttavia, non tutti i crediti sono tra loro compensabili. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto specificamente che i crediti alimentari non possano essere compensati con altri debiti. Ne deriva che il credito relativo all’assegno di mantenimento per i figli, anche maggiorenni, è alimentare, quindi non compensabile.

Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale, proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento. Fino a qualche tempo fa, anche l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge veniva reputato tale dalla giurisprudenza. Ma con la sentenza della Cassazione, n. 9686/20, la Corte ha mutato orientamento sul punto. Secondo il nuovo indirizzo interpretativo, infatti, l’assegno divorzile o il mantenimento, riconosciuto in seguito della separazione, non avrebbe natura alimentare. Di conseguenza, l’assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge è compensabile. Lo sarebbe anche, per identità di natura, quello divorzile.

Percorso motivazionale seguito dalla Corte di Cassazione

Alla conclusione secondo cui l’assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge è compensabile, si è giunti soffermandosi sulla ratio della norma. Essa sarebbe diversa da quella che stabilisce l’obbligo al mantenimento dei figli. Infatti, la sua fonte risiede nel diritto all’assistenza materiale inerente al matrimonio e non nell’incapacità della persona di provvedere a sé e ai suoi fabbisogni. Da tale nuova qualificazione, deriva non solo la pignorabilità di detto assegno ma anche la compensabilità con crediti non solo alimentari ma anche di altra natura.

In conclusione, nel caso deciso dalla Corte, è stata accolta la domanda di compensazione avanzata dal marito verso l’ex coniuge. Infatti, a quest’ultimo è stata concessa la facoltà di compensare il proprio debito dovuto a titolo di mantenimento con un credito vantato nei confronti dell’ex moglie. La pronuncia in discorso, quindi, ha aperto il varco ad una diversa qualificazione della natura del credito dell’ex coniuge, derivante dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

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