Aspetti procedurali e politici del nuovo decreto sull’obbligo vaccinale

vaccino

Approfondendo alcuni aspetti del nuovo decreto in materia di obbligo vaccinale over 50, uno degli elementi maggiormente interessanti è costituito, a nostro avviso, dalla procedura elaborata per applicare la sanzione.

Procedura su cui inizialmente abbiamo potuto sviluppare solo delle ipotesi, in assenza di un testo iniziale, relativo agli aspetti applicativi.

Ma anche in presenza di un testo su questi aspetti, ad integrazione della bozza divulgata dalla stampa, sorgono diverse domande. Ma anche dubbi interpretativi e criticità applicative.

Come fa il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ad applicare la sanzione?

Quali diritti possono essere esercitati dal cittadino, che ritiene di non essere soggetto all’obbligo?

Inoltre neppure nell’ambito di uno stesso partito politico le opinioni circa l’opportunità dell’obbligo sono identiche. Di qui, quali problematiche politiche conseguono?

A questi ed altri interrogativi cerchiamo di dare delle risposte nel seguente articolo, che integra gli altri sul medesimo tema.

Aspetti procedurali e politici del nuovo decreto sull’obbligo vaccinale

La procedura che applica la sanzione

Una volta acquisiti i nominativi dei soggetti inadempienti, avvalendosi degli elenchi degli iscritti all’Anagrafe dei vaccinati, l’USL territorialmente competente invia periodicamente tali  di nominativi all’Agenzia delle Entrate.

A questo punto parte il procedimento sanzionatorio, che si compone delle seguenti fasi.

Step 1: l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione al soggetto non vaccinato, invitandolo ad inviare all’USL competente. Ciò entro 10 giorni dal ricevimento della propria comunicazione, attestazione di esenzione o di differimento della vaccinazione o comunicazione di altra assoluta causa di impossibilità ad adempiere.

Nello stesso termine di 10 giorni il soggetto deve dare notizia all’Agenzia delle Entrate di aver inoltrato la comunicazione di esenzione all’USL.

Si tratta di termini perentori. Pertanto, qualora scaduti invano, comunicazioni ad USL o AdER oltre il termine di 10 giorni non saranno considerate legalmente valide.

Qualora la comunicazione sia inoltrata nei termini, l’Usl ha un termine perentorio di 10 giorni. Entro tale periodo deve svolgere eventuale contraddittorio con l’interessato e comunicare esenzione dall’obbligo all’AdER.

Step 2: qualora non pervenga entro il termine di 10 giorni all’AdER, a decorrere dall’eventuale ricezione di attestazione comunicata dal cittadino all’Usl, comunicazione di esenzione dall’obbligo, a sua volta l’AdER notifica avviso di addebito al cittadino.

Occorre altresì che l’AdER rispetti il termine di 180 giorni entro cui effettuare la notifica al cittadino. Termine che decorre da quando egli ha ricevuto il suo nominativo da parte dell’AdER.

Terzo step: il cittadino, cui sia stato notificato l’addebito, ha comunque facoltà di ricorrere al Giudice di Pace.

Osservazioni critiche

Continuando la trattazione sugli spetti procedurali e politici del nuovo decreto sull’obbligo vaccinale, va rilevata un’evidente difformità, rispetto ad altri procedimenti sanzionatori amministrativi. Procedimenti che risultano molto più lineari, nel rispetto della legge 689/1981, che in questo caso non trova applicazione.

In questo caso occorre necessariamente procedere con due diversi enti per applicare l’eventuale sanzione. Potrebbero essere messi a repentaglio, a nostro avviso, alcuni fondamentali diritti dei cittadini. A fronte di una procedura abbastanza farraginosa e svolta in gran parte con modalità endoprocedimentali.

Risulta infatti evidente che, a garanzia di eventuali circostanze esimenti, tipicamente di natura medica, risultano solo passaggi endoprocedimentali, nell’ambito dei quali il cittadino non ha alcun potere in contemporanea, ma solo quello di un controllo a posteriori della regolarità del procedimento.

Infatti, ben potrebbe capitare, ad esempio, che, pur avendo ricevuto l’USL compente una attestazione di esenzione per motivi medici, attestata da personale medico e sulla quale la stessa USL concordi, poi, soprattutto per problemi di ingolfamento burocratico, non faccia tempo ad inoltrarla all’AdER e quindi l’AdER procederebbe comunque con la sanzione.

Il cittadino dovrebbe, quindi, procedere a fare istanza di conoscenza degli atti del procedimento. E sempre che tali atti arrivino nel termine di decadenza per il ricorso al Giudice di Pace, eventualmente fare ricorso, avvalendosi del non rispetto del termine perentorio di 10 giorni.

Basterebbe, infatti, l’inosservanza di tale termine, per far decadere la sanzione.

Si potrebbe anche osservare che si tratta di sanzione di importo abbastanza contenuto, e che quindi non varrebbe la pena agire legalmente.

Qui però si pone una questione di principio, volendo garantire il diritto del cittadino di impugnare una sanzione, comunque ritenuta illegittima in base alle stesse norme del decreto, a prescindere dall’entità dell’elemento sanzionatorio.

Ma se la risposta all’istanza di conoscenza degli atti giungesse oltre il ridotto termine decadenziale, per presentare ricorso?

A nostro avviso, la mancata risposta entro il termine dovrebbe equivalere ad inosservanza del termine dei 10 giorni, con decadenza dell’intero procedimento sanzionatorio, dal momento che, altrimenti, anche tale inosservanza non potrebbe mai essere fatta valere. E sarebbe come fosse del tutto teorica la perentorietà del termine dei 10 giorni.

Notiamo, quindi, quante problematiche solleva quel tipo di procedimento sanzionatorio, elaborato in relazione al nuovo obbligo vaccinale.

I motivi di assoluta impossibilità

Un elemento rilevante, a nostro avviso, della procedura sanzionatoria, riguarda poi il consentire non solo motivi medici, ma anche di assoluta impossibilità, quali esimenti dall’obbligo vaccinale.

La terminologia prescelta dai tecnici che hanno redatto il testo del decreto, è però abbastanza vaga.

Se, ad esempio, motivo di assoluta impossibilità potrebbe essere un ricovero ospedaliero (in ospedale non somministrano il vaccino), cos’altro potrebbe rientrarvi?

Com’è evidente, tale possibilità comporta una certa discrezionalità interpretativa, tale da comportare il rischio di due diversi trattamenti nell’identico caso.

Se, ad esempio, la competente USL di Roma potrebbe considerare esente dall’obbligo un cittadino, per il solo fatto di aver dichiarato di trovarsi all’estero sino alla scadenza dell’obbligo, una USL di Torino potrebbe non ritenere motivo giustificato la permanenza all’estero.

Si rischia quindi un’ingiustificata disparità di trattamento tra due situazioni identiche o simili.

Esistono sicuramente anche altri profili di criticità degli aspetti sanzionatori, riconducibili al decreto che abbiamo esaminato, e che potranno meglio emergere nel corso della sua probabile applicazione.

Ma, a tale riguardo ci fermiamo qui, potendo approfondire ulteriori aspetti in future occasioni.

Prospettive politiche

Come abbiamo detto, la nuova disciplina sanzionatoria riveste anche aspetti politici.

Non tutti erano concordi, neppure nell’ambito dello stesso partito, ad introdurre nel nostro ordinamento un obbligo vaccinale di questo tipo.

Di qui alcune conseguenze politiche, soprattutto all’insegna di alcuni scenari che si sono aperti.

Peraltro tale decreto si inserisce in una fase politica, già complicata dall’elezione del Capo dello Stato.

Secondo alcuni politologi, un possibile scenario avrebbe ricondotto in primis all’elezione di Draghi al Quirinale.

Essendo Draghi garante e collante di una coalizione, altrimenti impossibile, la sua elezione determinerebbe anche il venir meno della attuale maggioranza di Governo, che ben difficilmente si sosterebbe su un altro premier.

Ecco, quindi, che anche i dissapori sul decreto vaccinale confluirebbero in una fase di contrapposizione. Contrapposizione che potrebbe anche preludere a nuove elezioni, con uno scioglimento delle Camere, non possibile a Mattarella negli ultimi sei mesi del suo mandato, il cosiddetto semestre bianco.

Certo, non solo per i contrasti sull’obbligo vaccinale, ma anche tale elemento potrebbe confluire nella dialettica politica della fase, che si aprirebbe.

In base ad un diverso scenario, si ritiene invece che Draghi rimanga al suo posto, per garantire una certa stabilità, altrimenti impossibile.

A questo punto al soglio quirinalizio salirebbe un politico non di primissimo piano, reiterando uno scenario già visto con altre elezioni

Ad esempio, sia Napolitano, che Mattarella, pur politici importanti, non erano però leader di partito.

Ad un certo punto, potrebbe spuntare il nome di qualcuno, ancora non identificabile, che dopo le prime votazioni su candidati cosiddetti di bandiera, potrebbe convogliare i consensi necessari e, appunto, ancora da trovare.

In tale contesto le polemiche e contrapposizioni tra opposti fautori e critici anche del provvedimento, relativo all’obbligo vaccinale, rimarrebbero sullo sfondo. L’esecutivo potrebbe più agevolmente rivolgere la propria attenzione verso altre problematiche e verso altri strumenti di lotta alla pandemia, sempre con Draghi come Presidente del Consiglio.

In conclusione, abbiamo affrontato alcuni aspetti procedurali e politici del nuovo decreto sull’obbligo vaccinale, evidenziando diversi profili di criticità della nuova normativa, unitamente ad alcune considerazioni, che lo collocano anche nel contesto degli attuali scenari politici.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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