All’apertura della successione i beni mobili, immobili e i soldi ricevuti in vita dal donante incidono significativamente sulla divisione ereditaria in questo modo

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La morte di una persona oltre a rappresentare un evento drammatico dal punto di vista affettivo comporta tutta una serie di adempimenti burocratici non sempre semplici.

La successione è tra questi. E rappresenta un argomento che in molti preferiscono rimandare proprio perché spesso estremamente complicato.

Una parte del diritto si occupa di quelle norme articolate e complesse che regolano le vicende riguardanti il patrimonio di una persona per il periodo successivo alla sua morte.

Oggi con i Consulenti di Diritto di ProiezionidiBorsa esamineremo alcuni aspetti della successione. Nello specifico, in che modo le donazioni effettuate in vita incidono sulla divisione ereditaria.

Come vedremo da qui a breve, all’apertura della successione i beni mobili, immobili e i soldi ricevuti in vita dal donante incidono significativamente sulla divisione ereditaria in questo modo.

All’apertura della successione i beni mobili, immobili e i soldi ricevuti in vita dal donante incidono significativamente sulla divisione ereditaria in questo modo

La successione per causa di morte permette ad un soggetto, il c.d. successore, di subentrare ad un altro, ossia al defunto, il c.d. de cuius, nella titolarità di uno o più rapporti giuridici di natura patrimoniale.

Il nostro codice civile prevede che la trasmissione del patrimonio possa avvenire grazie alla successione legale o testamentaria.

In altre parole, l’eredità può  devolversi sia per legge che per testamento.

In quest’ultimo caso, bisogna rispettate le percentuali del patrimonio riservate ai parenti stretti. Ovvero i cc.dd. legittimari.

Ma in che modo le donazioni ricevute dal donante incidono sulla divisione ereditaria all’apertura della successione?

Sui rischi nel tempo delle donazioni, gli Esperti di ProiezionidiBorsa, si sono già in diverse occasioni soffermati. E al riguardo si consiglia la lettura di questo articolo.

La collazione

La collazione è uno strumento giuridico che obbliga i legittimari, cioè i figli del defunto, i loro discendenti e il coniuge superstite, che hanno accettato l’eredità, a conferire nell’asse ereditario quanto già ricevuto dal defunto con la donazione.

Questo meccanismo giuridico, il cui obiettivo è appunto quello di riequilibrare, all’apertura della successione, gli assetti patrimoniali alterati dalle donazioni fatte in vita dal de cuius, è disciplinato dall’art. 737 cod. civ. E vale sia per le donazioni dirette. Che per quelle indirette.

Questo istituto presuppone l’esistenza di un relictum da dividere.

Pertanto, quando l’asse ereditario è costituito solo dal donatum non può esservi collazione. Piuttosto la riduzione della donazione.

Il relictum è il complesso di beni appartenenti alla persona defunta. Ossia al de cuius.

Il donatum è, invece, il complesso di beni che il de cuius in vita ha attribuito con la donazione.

Esempio pratico

Immaginiamo che Caio, ormai vedovo, muoia lasciando a quattro figli un patrimonio di 100.000,00 euro.

Per legge ai figli spettano i 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali. Il restante 1/3 è devoluto per testamento a una onlus.

Ogni figlio ha, pertanto, diritto ad ereditare 16.500,00 euro.

Tuttavia, si scopre che Caio in vita aveva donato al secondogenito 25.000,00 euro. Intestandogli un garage di pari importo.

In questo caso, con la donazione fatta in vita dal de cuius, il patrimonio ai fini del calcolo delle quote di legittima, non è più di 100.000,00 euro bensì di 125.000,00 euro.

Ogni figlio ha, dunque, diritto a ricevere 20.833,00 euro e non 16.500,00 euro. È aumentato il valore dell’asse ereditario da dividere.

Se il figlio che ha ricevuto la donazione, il c.d. donatario, preferisce, tuttavia, trattenere il bene avuto in donazione, perché il valore è superiore alla quota di eredità, può sottrarsi alla collazione. E decidere di non accettare l’eredità.

In questo modo si salva da una eventuale azione di riduzione nei suoi confronti da parte di un altro coerede legittimario. Ed eventualmente leso dalla donazione.

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