Anche le prove acquisite nel procedimento penale, se richiamate nell’accertamento, devono essere conosciute o conoscibili

Cassazione

Anche le prove acquisite nel procedimento penale, se richiamate nell’accertamento, devono essere conosciute o conoscibili. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2222 del 02/02/2021, ha affermato rilevanti principi in tema di rapporto tra indagini penali e accertamento fiscale. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento, all’esito delle risultanze dell’attività di indagini di polizia giudiziaria relative alla sottrazione di prodotti petroliferi. L’Amministrazione finanziaria aveva quindi imputato al contribuente parte dei ricavi illeciti derivanti dalla successiva commercializzazione, “in nero”, del corpo dei reati. Il contribuente, già vittorioso in primo grado, era poi risultato soccombente in sede di appello ed aveva quindi proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente invoca anche le prove acquisite nel procedimento penale, se richiamate nell’accertamento, devono essere conosciute o conoscibiliava la nullità dell’accertamento, per non essere stata ad esso allegata la documentazione con gli elementi di prova emersi nel corso delle indagini. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata allegazione della trascrizione integrale di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di una consulenza tecnica. Tale documentazione era coperta da segreto istruttorio nel relativo procedimento penale e non gli era stata comunicata né contestualmente, né anteriormente alla notifica dell’accertamento. Della stessa il contribuente era venuto quindi a conoscenza solo successivamente, ovvero quando il Pubblico Ministero gli aveva notificato l’avviso di conclusione delle indagini penali.

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La decisione

Secondo la Cassazione la censura era fondata. Le trascrizioni delle intercettazioni e della consulenza tecnica non erano state allegate all’avviso. E comunque la conoscibilità, da parte del contribuente, della documentazione in questione, era maturata solo dopo l’emissione e la notifica dello stesso atto impositivo. Anche le prove acquisite nel procedimento penale, se richiamate nell’accertamento, devono essere conosciute o conoscibili. Nel caso di motivazione per relationem i documenti richiamati, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, devono infatti essere almeno conoscibili da quest’ultimo. E nella specie, come detto, mancava tale condizione mancava. La non conoscibilità della documentazione richiamata, peraltro neppure in possesso dello stesso Ufficio, pregiudicava quindi la compiuta descrizione della causa giustificativa della pretesa impositiva. Né, peraltro, la motivazione dell’atto impositivo suppliva altrimenti alla carenza derivante dagli elementi richiamati.

Osservazioni

In caso di motivazione per relationem, non è dunque legittimo l’avviso che faccia riferimento ad informazioni non conosciute o non conoscibili dal contribuente.  L’obbligo di motivazione degli accertamenti può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti. Ma tali atti o documenti devono essere allegati all’atto notificato. Oppure l’atto ne deve riprodurre il contenuto essenziale. Oppure, infine, devono essere conosciuti o conoscibili da parte del contribuente. In sostanza, alla astratta conoscibilità, deve poi corrispondere in giudizio anche la concreta prova della conoscenza. Pena appunto la illegittimità della pretesa tributaria.

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