Altro che Bonus nonni, è un assegno unico universale spettante anche ai nonni, ricorrendo i requisiti chiariti dall’INPS il 9 febbraio

nonni

Con circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, l’INPS ha chiarito che l’assegno unico universale spetta anche ai nonni. Ciò, in perfetta corrispondenza con quanto avveniva per l’assegno al nucleo familiare, venuto definitivamente meno dal 1° marzo. Lo scopo è quello di creare una disciplina uniforme rispetto alla precedente, che non sia discriminatoria per determinate categorie. Infatti, in presenza di certe condizioni, anche i nonni potranno percepire il predetto assegno per conto dei nipoti a carico.

Vediamo, però, quali sono dette condizioni e quali gli importi spettanti. Anzitutto, l’assegno unico spetta anche ai nonni allorquando esista un formale provvedimento di affido o di collocamento o accasamento etero-familiare. Dunque, in presenza di un provvedimento del giudice, ad essi spetta il beneficio. Questo è soggetto alle medesime regole in cui viene goduto dai genitori.

Differenze con la precedente disciplina

Vediamo, adesso, quali sono le differenze tra questo trattamento e quello assicurato con il vecchio ANF. Ebbene, l’odierna disciplina ha provocato una restrizione della platea dei destinatari della misura. Questo perché l’ANF non spettava solo quando i nipoti risultavano orfani di entrambi i genitori e a carico dei nonni. Esso era conseguibile anche quando, pur in presenza dei genitori, i nipoti risultassero ugualmente a carico dell’ascendente. Quindi, altro che Bonus nonni, questo è un aiuto statale che spetta agli ascendenti solo in via subordinata all’assenza dei genitori. Il tutto, con la conseguenza che, sussistendo uno o entrambi i genitori, saranno questi a dover fare domanda per ottenere l’assegno.

Altro che Bonus nonni, è un assegno unico universale spettante anche ai nonni, ricorrendo i requisiti chiariti dall’INPS il 9 febbraio

Una volta ricorsa la condizione su indicata, il cosiddetto Bonus nonni sarà regolamentato allo stesso modo dell’AUU conseguito dai genitori. Quindi, stesse regole e stessi importi. Di conseguenza, l’importo massimo, per i figli minori, rimane pari ad euro 175 con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro. Esso si riduce progressivamente fino a 25 euro per figlio minore, in presenza di un ISEE più alto. Se, invece, i figli sono maggiorenni, fino a 21 anni, l’importo sarà di euro 85 o 25 mensili, salvo maggiorazioni, a seconda dell’ISEE. Essi, inoltre, devono:

  • essere ancora a carico del richiedente;
  • risultare iscritti alla scuola superiore, a un corso di laurea o a un istituto tecnico superiore. Stesso dicasi se stiano partecipando ad un percorso di formazione professionale regionale o di istruzione/formazione tecnica superiore;
  • svolgere un tirocinio o avere un lavoro con reddito complessivo inferiore ad euro 8.000;
  • essere disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgere il Servizio Civile universale.

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