Alcuni lavori sui muri condominiali non richiedono consenso dell’assemblea

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Non sempre si deve aspettare la riunione di condominio e sperare nell’assenso della maggioranza. Alcuni lavori condominiali non richiedono consenso dell’assemblea e possono essere semplicemente comunicati all’amministratore. Infatti secondo la regola generale ogni condomino può eseguire gli interventi che vuole anche sulle parti comuni dell’edificio. Il condomino deve solo avvisare l’amministratore che riferirà all’assemblea, ma senza che si debba attendere l’autorizzazione.

In questa sua libertà di azione il condomino incontra solo due limiti. Bisogna che i lavori che esegue non mettano a rischio la stabilità dell’edificio e non ne alterino il decoro.

È bene ricordare che se qualche condomino teme per la stabilità dell’edificio può chiedere l’intervento dell’amministratore. Quest’ultimo potrà chiedere un parere ad un tecnico. Oppure se i lavori sono già iniziati può promuovere in Tribunale un procedimento di urgenza per far fermare i lavori in attesa di verifica. Per evitare problemi si suggerisce di far comunque visionare il progetto all’assemblea in modo che nessuno dubiti cosa realmente quel condomino stia facendo.

Alcuni lavori sui muri condominiali non richiedono consenso dell’assemblea

Come detto, alcuni lavori sui muri condominiali non richiedono consenso dell’assemblea. Ma quali sono i lavori senza autorizzazione? La giurisprudenza offre un’ampia casistica. Per esempio è possibile aprire una porta in un muro comune per collegare direttamente il proprio appartamento con il garage confinante. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 8830 del 2003. In effetti questo è uno dei casi il condomino  fa un uso legittimo della cosa comune per migliorare il godimento del proprio appartamento.

Allo stesso modo è possibile aprire una porta in un muro comune per mettere in collegamento l’appartamento con l’atrio del condominio. Il che significa, in pratica, aprire un secondo ingresso nell’appartamento. Anche in questo caso la Cassazione si è espressa sin dal 1997 con la sentenza 240.

Addirittura nel lontano 1978 la Cassazione, con sentenza 4592, ritenne accettabile l’apertura di un passaggio diretto dall’appartamento privato al giardino condominiale.

Attenzione all’estetica dell’edificio

In quest’ultimo caso, però, gli Esperti di Proiezionidiborsa mettono in guardia rispetto alla possibile violazione dell’altro fondamentale requisito. Non bisogna alterare il decoro e l’estetica dell’edificio. Aprire una porta sul giardino che prima non c’era può alterare l’estetica e le simmetrie delle aperture dell’edificio.

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