Alcol ed illeciti: non sempre la responsabilità è del sanzionato

alcol

L’alcol, come noto, costituisce una sostanza considerata in modo decisamente negativo dalla moderna scienza medica.

In grado, secondo alcune ricerche, di comportare rischio di gravi malattie, pur se assunto in modiche dosi, ma per tempo prolungato.

Ma tale elemento potrebbe comportare notevoli rischi non solo per la propria, ma anche per l’altrui incolumità.

Pensiamo a chi, ad esempio, in stato di ebbrezza si metta alla guida di un veicolo.

Al riguardo esistono specifiche norme che sanzionano questa fattispecie.

E recentemente analoga fattispecie è stata prevista anche per chi scii in stato di ebbrezza.

Alcol ed illeciti: non sempre la responsabilità è del sanzionato

Approfondendo gli elementi oggettivi della fattispecie, notiamo che però l’illecito non consiste semplicemente nel guidare o nello sciare in stato di ebbrezza.

La responsabilità richiede anche che lo stato di ebbrezza sia stato determinato dall’aver ingerito bevande alcoliche.

E, a tale riguardo, non si può non riscontrare una discrasia tra la finalità della norma e le modalità di accertamento dell’illecito.

Tale accertamento è demandato alla forze dell’ordine, sottoponendo la persona ad apposito test per verificare il grado di alcolemia.

Ma tale accertamento ci dice solo in che misura l’alcol si trovi nel sangue, senza però nulla indicare circa il nesso di causalità tra tale circostanza e l’evento che l’ha causata.

Infatti, si potrebbe pensare che l’unico modo per avere alcol nel sangue sia quello di bere bevande alcoliche, ma così non è.

Una circostanza su cui è stata costruita una consolidata strategia difensiva

Potrebbe infatti succedere che nel sangue di una persona sia presente un determinato livello di alcol, senza che neppure la persona sia cosciente della causa di una siffatta circostanza.

Com’è possibile?

Molto semplicemente, esistono determinati prodotti, ad uso medico/sanitario, che contengono alcol.

E, conseguentemente, il farne uso comporta la possibilità che la persona, sottoposta a test, risulti positiva.

Tipico in tal senso l’uso, ad esempio, di collutori contenenti alcol.

A fronte di tale circostanza, è quindi evidente che una persona, sia pur risultata positiva al test, sarebbe ingiustamente sanzionata. Questo dal punto di vista amministrativo o da quello penale, in quanto l’illecito non consiste nel risultare semplicemente positivi al test, se si guida o se si scia.

È necessario che tale circostanza dipenda dall’aver ingerito bevande alcoliche.

Ne è risultata una consolidata strategia difensiva. Proprio quella che, infatti, fa perno su tale considerazione.

Di qui, anche nei casi più gravi di illecito penalmente rilevante, la difesa di soggetti risultati positivi all’alcol test, ricorrendo eventualmente anche a perizie di parte. Il tutto al fine di evidenziare come certi collutori contengano alcol in quantità tale, da poter comportare risultati del test, del tutto analoghi a quelli di chi abbia ingerito bevande alcoliche.

Spesso integrano questo tipo di difesa testimonianze di persone, che dichiarano che l’accusato o sanzionato in sede amministrativa aveva problemi medici, che hanno comportato l’assunzione di determinati collutori.

Peraltro alcuni di questi prodotti hanno anche efficacia antinfiammatoria, e non è raro che si assuma un collutorio non solo per l’igiene dentale, ma anche per problemi diversi, come stati infiammatori del cavo oro-faringeo. Insomma, la tesi per cui riguardo alcol ed illeciti non sempre la responsabilità sia del sanzionato, sembra prendere sempre più sostanza.

Il combinato disposto delle norme sanzionatrici con alcuni principi generali di diritto penale ed amministrativo

Secondo il diverso livello di alcol nel sangue, l’illecito di guida in stato di ebbrezza può assumere rilievo di minor o maggior gravità.

Nei casi meno gravi l’illecito è solo di tipo amministrativo. Ma può assumere rilievo di fattispecie penale, in caso di gradi elevati di alcol nel sangue.

A tale riguardo, occorre sottolineare che esistono alcuni principi generali, sia di diritto penale, che relativi all’illecito amministrativo, che agevolano la strategia difensiva, sopra indicata.

In ambito penale ed amministrativo, vige il principio di tassatività della fattispecie.

Questo implica che la fattispecie, che stiamo esaminando, non può trasformarsi semplicemente nel farsi trovare alla guida di un veicolo o con gli sci ai piedi, e risultare postivi al test alcolemico.

Da tale circostanza potrebbe derivare l’irrogazione di una sanzione o un processo penale.

Ma sarebbe possibile una strategia difensiva, come abbiamo detto.

Occorre infatti, ai fini della responsabilità, anche che tale risultato del test, se positivo, sia stato causato dall’aver ingerito bevande alcoliche.

Ma chi deve dimostrare tale circostanza?

Continuando sull’argomento relativo ad alcol ed illeciti e al fatto che non sempre la responsabilità è del sanzionato, in ambito penale ed amministrativo vige un altro fondamentale principio: la presunzione di non colpevolezza.

Questo già implica che in ambito penale sia il Pubblico Ministero procedente a dover dimostrare non solo che nella persona è stato riscontrato un certo livello di alcol, tramite apposito test.

Ma anche la circostanza che questo livello dipende dall’aver ingerito determinate bevande.

Ed analoga prova dovrebbe essere prodotta, in caso di ricorso in sede amministrativa contro una sanzione amministrativa, da parte dell’Ente che ha irrogato la sanzione.

Sempre restando rimessa, però, alla discrezionalità del giudice o dell’autorità amministrativa procedente, la facoltà di considerare elementi probatori sufficienti i risultati del test.

Ne consegue che, pur in presenza di presunzioni di non colpevolezza penale ed assenza di responsabilità nell’illecito amministrativo, pare in effetti opportuno non limitarsi ai loro effetti probatori a favore di chi accusato o sanzionato.

La forza di una strategia difensiva

Per questo motivo, la strategia difensiva, che abbiamo illustrato, preferisce spesso provare essa stessa che la causa del livello di alcol potrebbe dipendere da altri fattori, come abbiamo indicato. Sia tramite consulenti tecnici, che tramite testimoni sulla circostanza dell’utilizzo di collutori.

Il giudice o l’autorità amministrativa che decide su ricorso contro sanzione, si trova quindi in presenza di un quadro probatorio, in questi casi, che evidenzia come si sia in presenza al massimo di meri indizi tra loro contraddittori, da un lato il testo alcolemico, dall’altro lato perizie sugli effetti di collutori e testimonianze che nel caso specifico si siano utilizzati. Situazione ben diversa dalla sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti.

Anche qualora restasse qualche dubbio circa la prova dell’utilizzo effettivo di un collutorio nello specifico caso all’esame del giudice o dell’autorità amministrativa.

Le testimonianze potrebbero, infatti, al più dire che la persona in quel periodo ne faceva uso. Ma come si fa a dire che ne avesse fatto uso proprio in un lasso temporale, da comportare poi un determinato risultato al test alcolemico?

Anche ci fosse, ad esempio, la testimonianza di un parente in tal senso, potrebbero quanto meno esserci dubbi sulla relativa addendibilità.

Rimarrebbe certo il dubbio, ma di questo si tratta, se parliamo di indizi.

Pertanto ne consegue quasi sempre l’assoluzione, in caso di processo penale, o l’annullamento della sanzione amministrativa, nel caso sia stata irrogata.

Se non con formula piena, quanto meno dubitativa.

Conclusioni

Quella degli illeciti collegati alla guida o al sciare a seguito dell’assunzione di alcol, è un chiaro esempio di discrasia tra elementi oggettivi della fattispecie e strumenti di accertamento.

A fronte di una evidente definizione della fattispecie, non riconducibile al mero essere risultati positivi al test alcolemico, il legislatore si è limitato a prevedere dei test finalizzati a definire il livello di alcol nel sangue.

Ma questi lasciano aperta tutta una possibilità di scenari difensivi, collegati all’elemento costituito dalla mancata prova dell’aver ingerito bevande alcoliche. In tal modo determinando una evidente discrasia tra fattispecie ed elementi probatori necessari per la condanna/definitiva irrogazione della sanzione.

Se ne desume, soprattutto in ottica de jure condendo, come non sempre il diritto costituisca mezzo idoneo a conseguire l’obiettivo prefissato dal legislatore.

Anche nell’ambito dell’illecito amministrativo, nel quale si richiede che l’azione o omissione sia comunque volontaria e cosciente, e quindi non possa ricondurre ad un mero effetto materiale, sia pur collegato ad una azione o omissione.

Requisito dell’azione o omissione volontaria e cosciente, che indubbiamente difetta o comunque non è provabile, nel caso di utilizzo di determinati prodotti, come i collutori.

I legali esperti in materia ben lo sanno. E lo sono anche di qui quella copiosa produzione di difese che hanno dato luogo ad un corrispondente orientamento giurisprudenziale. Solitamente favorevole al loro accoglimento, nonché ad una corrispondente linea adottata in sede di decisioni amministrative.

Concludendo sul tema “Alcol ed illeciti: non sempre la responsabilità è del sanzionato”, abbiamo quindi esaminato, in questo articolo, una delle situazioni che si vengono a creare, quando il legislatore prevede elementi probatori, atti a dimostrare solo una delle componenti dell’elemento oggettivo di una fattispecie di illecito penale o amministrativo.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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