Ai fini dell’operatività della presunzione legale di cessione è sufficiente anche la presenza di semplici differenze inventariali

Guardia di Finanza

Ai fini dell’operatività della presunzione legale di cessione è sufficiente anche la presenza di semplici differenze inventariali. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19381 del 17/09/2020, ha chiarito rilevanti profili in tema di differenze inventariali. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva a sua volta respinto il ricorso. La fattispecie in giudizio riguardava una verifica fiscale nell’ambito della quale la Guardia di Finanza aveva proceduto alla ricostruzione analitica di ogni singola fattura (ricevuta o emessa) per accertare l’effettivo volume d’affari.

A tal fine la GdF aveva calcolato gli scarti di lavorazione, riscontrando risultanze di magazzino difformi rispetto a quelle dichiarate. In assenza di documentazione giustificativa della parte, l’Amministrazione finanziaria aveva quindi presunto che le mancanze e le eccedenze di magazzino fossero rispettivamente cessioni o acquisto di beni. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza laddove il giudice aveva assegnato un valore di presunzione legale alla ricostruzione cartolare delle materie prime. Sosteneva infatti che ciò non fosse possibile in assenza di un inventario fisico, ma sulla scorta di mere valutazioni dell’operatore.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici di legittimità che i i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono ceduti. Le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o documentazione obbligatoria, e consistenze delle rimanenze registrate costituiscono dunque presunzione di cessione o di acquisto. In conclusione, ai fini dell’operatività della presunzione legale di cessione è sufficiente anche la presenza di semplici differenze inventariali. E del resto, afferma la Corte, anche in caso di inoperatività delle presunzioni legali di cessione, non è esclusa la rettifica basata su presunzioni semplici, ex art. 2729 c.c.

Osservazioni

Le presunzioni da differenze inventariali sono quindi presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle cosiddette “miste”. Le stesse consentono, cioè, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova tassativamente stabiliti dalla norma. Tale presunzione non opera soltanto se è dimostrato che i beni sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, o sono stati consegnati in lavorazione, deposito o comodato. O, infine, se si producono contratti estimatori, o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

Le variazioni nella consistenza del magazzino non sono da porsi automaticamente in relazione a finalità di evasione fiscale, in quanto esse si connettono ad un fenomeno fisiologico nell’andamento dell’impresa. E nondimeno il legislatore ha ritenuto che sia onere della parte provare che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino non sia frutto di cessioni o acquisizione non contabilizzate. Il legislatore ha in sostanza emanato la disciplina in esame con finalità antielusiva, sicché, una volta che si verificano i presupposti che fanno scattare le presunzioni, opera una specie di “sanzione indiretta” a carico del contribuente.

E il solo modo per evitare di incorrervi è avere a disposizione le prove contrarie tassativamente richieste dalla normativa di specie.

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