Agevolazioni da erogazioni liberali per Covid, chi sono i soggetti beneficiari?

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Agevolazioni da erogazioni liberali per Covid, chi sono i soggetti beneficiari?

Affrontiamo in quest’articolo il tema delle agevolazioni da erogazioni liberali per Covid, chi sono i soggetti beneficiari? Si tratta in sostanza delle agevolazioni a favore di interventi tesi ad arginare l’emergenza da contagio da Covid-19. Queste misure vengono fuori dal c.d. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020).

Chi sono i beneficiari?

I beneficiari della misura sono le persone fisiche e gli enti non commerciali, sia privati che  pubblici (art. 66, comma 1, D.L. 18/2020) che effettuano erogazioni liberali. Queste ultime possono essere sia in denaro che in natura. Le erogazioni devono essere finalizzate agli interventi riguardanti l‘emergenza da coronavirus e devono essere state effettuate nel 2020.

In cosa consiste l’agevolazione

Il beneficio previsto consiste nella detrazione fiscale IRPEF e IRES pari al 30% e per un massimale di 30.000 euro. Il Decreto Cura Italia individua, inoltre, i soggetti destinatari di tali erogazioni. Vale a dire fondazioni e associazioni riconosciute, senza scopo di lucro, enti o istituzioni pubbliche, enti locali territoriali, Regioni e Stato.

I soggetti titolari di reddito di impresa (art. 66, comma 2, D.L. 18/2020)

L’art. 66, comma 2, de D.L. 18/2020 specifica inoltre che l’erogazione può essere effettuata anche da un soggetto titolare di un reddito di impresa. Beneficiari delle agevolazioni potranno essere sia un imprenditore individuale quanto una società di persone e di capitali. Oppure un ente commerciale equiparato o infine una stabile organizzazione di soggetti non residenti. Per tutti questi soggetti, la citata norma prevede una deducibilità integrale delle erogazioni dal reddito di impresa.

La deducibilità delle erogazioni

La deducibilità delle erogazioni si desume dall’art. 27 della L. 133/99. Esso dispone in merito alle erogazioni liberali a favore della popolazione colpita da calamità o da eventi straordinari. Circa le erogazioni in denaro, queste saranno deducibili senza limiti di ammontare. Nello specifico, le erogazioni a fini IRAP sono deducibili nell’anno in cui sono effettuate.

Ancora, va precisato che le agevolazioni saranno correlate al reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF, per quel che riguarda le imprese individuali e le società di persone. Invece il riferimento di deducibilità sarà correlato al reddito ai fini IRES nel caso in cui si tratti di società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Agevolazioni da erogazioni liberali per Covid, chi sono i soggetti beneficiari

Per quanto riguarda i beni oggetto di trasferimento per erogazioni in natura, essi non dovranno essere considerati né ricavi né plusvalenze. Vanno considerati come beni non assoggettati a imposta e, qualora acquistati, l’IVA assolta va considerata detraibile.

Dalla relazione illustrativa del Decreto si intuisce che il secondo comma, riferito ai soggetti titolari di reddito d’impresa, persegue gli stessi obiettivi del primo comma. Dunque valgono (anche se non esplicitamente indicato) anche per le imprese le limitazioni in relazione ai soggetti ai quali destinare le erogazioni.

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