Addio assegno di mantenimento in caso di nullità del matrimonio

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Questo accade perché se il matrimonio è dichiarato nullo è come se non fosse mai stato celebrato. Per questo potete dire addio all’assegno di mantenimento in caso di nullità del matrimonio. Se il matrimonio è come non fosse mai stato celebrato non sono mai nati quei rapporti da cui discende l’obbligo di solidarietà nei confronti dell’ex coniuge.

Il caso che conosciamo bene e è quello del matrimonio valido che poi è cessato per separazione o divorzio. In questo caso l’assegno di mantenimento era dovuto come conseguenza dei doveri di solidarietà familiare. Se invece il matrimonio è dichiarato nullo è come se non fosse mai esistito. E l’assegno di mantenimento ad un soggetto con cui non siete mai stati sposati non è un vostro obbligo.

Addio assegno di mantenimento in caso di nullità del matrimonio

Il fenomeno della nullità riguarda solo il matrimonio concordatario. Ossia il matrimonio contratto in chiesa, ma con validità anche per l’ordinamento civile. La nullità può essere pronunciata solo da parte dell’apposito tribunale ecclesiastico, ossia la Sacra Rota. Potrete quindi ricorrere al Tribunale Ecclesiastico della vostra zona per dare inizio a questo percorso. Ricordatevi che la sentenza ottenuta è valida solo per la chiesa, proprio perché pronunciata da un tribunale ecclesiastico e non civile. Per fare in modo che quella sentenza abbia valore anche nell’ordinamento italiano esiste un procedimento apposito. Si chiama procedimento di delibazione e dovete attivarlo con ricorso alla Corte di Appello.

Quando la sentenza ecclesiastica avrà valore anche nell’ordinamento italiano verranno meno tutti gli obblighi civilistici verso l’ex coniuge. Tra questo il primo sarà proprio l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento.

I vizi che portano alla pronuncia di nullità

Non rilevano quei motivi che possono portare alla separazione o al divorzio. Dinanzi al Tribunale Ecclesiastico rilevano soli i vizi riconosciuti dal diritto canonico. Vi facciamo un solo esempio: il vizio relativo al convincimento circa l’indissolubilità del matrimonio. In pratica il coniuge che fa ricorso per il riconoscimento della nullità dirà che si è sposato senza essere profondamente convinto del carattere definitivo del matrimonio. Sappiamo tutti che l’indissolubilità del matrimonio è un punto fermo per la dottrina della chiesa. Su queste circostanze sono ammessi testimoni, che saranno prevalentemente amici intimi o parenti stretti.

Nell’ordinamento civile le prove testimoniali devono vertere solo su fatti oggettivi, cui il testimone abbia assistito con i propri occhi. Nel processo ecclesiastico, invece, valgono le prove testimoniali anche sul convincimento personale e sullo stato d’animo di uno dei coniugi.

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