Acquisto prima casa con bonus e modi di utilizzo

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L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 44/2020 interviene in materia su acquisto prima casa con bonus. In effetti, chiarisce quali sono le modalità per usufruire delle agevolazioni legate all’acquisto della prima casa, partendo dal rogito. Analizziamo come comportarsi nell’acquisto prima casa con bonus e modi di utilizzo.

In cosa consiste il bonus?

Le agevolazioni per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale “prima casa”, permettono di pagare le imposte gravate sull’acquisto in modalità ridotta. Le imposte sono pagabili in modo ridotto solo se subentrano determinate condizioni.

Il soggetto che acquista da un privato deve pagare un’imposta di registro del 2%, invece del 9%. Questa percentuale è calcolata sul valore catastale dell’immobile. Invece, le imposte catastale e ipotecarie si versano nella misura fissa di 50 euro.

Se ad effettuare la vendita è un’impresa assoggettata all’IVA, colui che acquista dovrà versare l’IVA calcolata sul valore della cessione. In questo caso, l’aliquota è ridotta al 4%, anziché al 10%.

Inoltre, le imposte catastali e ipotecarie si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Acquisto prima casa con bonus e modi di utilizzo

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus prima casa può essere fruito totalmente o parzialmente. Inoltre, può essere usufruito in compensazione di altre imposte.

In particolare, nel caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale ovvero “prima casa”, il credito di imposta, in sede di rogito, non sempre può essere utilizzato interamente. Ad esempio, questo accade quando il credito d’imposta supera l’imposta di registro. In questi casi, il restante importo del credito non usufruito può essere utilizzato in diminuzione di imposte IRPEF, oppure, in compensazione.

Ma non può essere utilizzato per la diminuzione di imposte catastali o di registro, e neppure su imposte di successione e donazione.

L’Agenzia delle Entrate spiega le modalità per usufruire del bonus prima casa: detrazione, compensazione e in diminuzione delle imposte.

È possibile usufruire dell’intero importo portando in detrazione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, sulle donazioni o successioni, in sede di prima dichiarazione. Oppure in diminuzione delle imposte nella dichiarazione dei redditi annuale delle persone fisiche, successiva alla data dell’acquisto dell’immobile. Infine, in compensazione delle somme dovute, in base al D.L. n. 241 del 9 luglio 1997.

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