Abusivismo finanziario e le norme per tutelarsi

Abusivismo finanziario e le norme per tutelarsi.

L’abusivismo finanziario (abusivismo nell’intermediazione finanziaria) è disciplinato all’articolo 166 TUF (Testo Unico Finanziario).

Si configura ogniqualvolta vi sia lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziaria da parte di soggetti non abilitati. Nello specifico vediamo le tipologie di attività.

a) servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (gestione del portafoglio del cliente risparmiatore/investitore);

b) attività finalizzata all’offerta in Italia di quote o azioni di OICR;

c) offerta fuori sede ovvero promozione o collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari o servizi di investimento.

Abusivismo finanziario e le norme per tutelarsi

La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’autorità di vigilanza. La sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. La consob elenca nello specifico le tipologie dell’abusivismo finanziario.

Oggetto della tutela normativa è il corretto funzionamento del mercato finanziario italiano. La sua integrità è protetta se i soggetti che vi operano professionalmente sono ben individuati.

Importante quindi conoscere l’abusivismo finanziario e le norme per tutelarsi. L’art. 166 TUF prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La stessa pena è prevista per chiunque esercita l’attività di promotore finanziario. Ovvero colui che esercita professionalmente la suddetta attività senza essere iscritto nell’apposito albo.

A tal proposito va evidenziato che, dal 1° gennaio 2009, l’albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla Consob. Bensì è l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a detenerlo.

Reato per abusivismo finanziario e relativa pena

Il reato di abusivismo finanziario è “reato di pericolo a consumazione prolungata”.

In quanto “reato di pericolo” si perfeziona con il semplice conferimento dei poteri ad un soggetto non abilitato. A prescindere dalle modalità di gestione abusiva dei fondi allocati.

Poiché “reato a consumazione prolungata” il termine di prescrizione decorre dal momento in cui viene compiuta l’ultima condotta illecita. Il reato si realizza quando siano prodotte tutte le conseguenze della condotta illecita.

Si tratta di un reato comune in quanto, come recita la stessa norma, può essere commesso da “chiunque”. Nel senso, da ogni persona e ciò indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive, status, condizioni, posizioni, qualità personali.

Sorvegliare le attività finanziarie sarà sempre una priorità. Anche per le banche che non sempre sono trasparenti, vedi l’articolo.

Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, il reato di abusivismo finanziario è “reato a consumazione prolungata”. Generalmente questo tipo di reato è un reato continuato.

Lavorare in smart working e spesso in internet può ampliare le possibilità di “cadere” in queste situazioni. Si consiglia sempre di verificare l’attendibilità degli operatori e se necessario segnalare alle autorità gli illeciti.

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