A volte il divorzio non mette fine a diritti e obblighi come quando l’ex coniuge può usufruire della pensione di reversibilità

separazione

Abbiamo affrontato più volte con il Team di ProiezionidiBorsa alcune problematiche ed aspetti inerenti alla procedura di separazione e a quella di divorzio.

Sono questi ormai temi all’ordine del giorno essendo sempre più numerose le coppie che decidono di porre fine alla unione matrimoniale.

Con la separazione i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale. Possiamo dire che ne sospendono solo gli effetti in attesa di una riconciliazione o un provvedimento di divorzio.

È con il divorzio quindi che cessano gli effetti civili del matrimonio. Si riacquista lo stato libero e dunque ci si può risposare nuovamente.

Ma attenzione! Questo solo con il rito civile.

Per annullare infatti il matrimonio religioso vi è un iter specifico da seguire e in casi tassativamente indicati dalla legge.

Ma quali sono i principali diritti che si perdono con il divorzio?

In primis possiamo dire che con il divorzio la ex moglie perde la possibilità di utilizzare il cognome del marito.

Ma con il divorzio si ha anche la perdita dei diritti successori. Quindi quando uno dei due coniugi muore all’altro non spetterà nessuna parte nella successione ereditaria del defunto.

Vi sono casi però in cui il divorzio non mette fine a diritti ed obblighi.

Ne è un esempio l’ipotesi in cui all’ex coniuge spetterà parte del trattamento di fine rapporto. Trattamento che potrebbe essere riconosciuto nella misura del 40% all’ex coniuge sull’importo totale del TFR.

Questo argomento lo abbiamo già affrontato con il Team di ProiezionidiBorsa, troverete qui gli approfondimenti.

Quindi a volte il divorzio non mette fine a diritti e obblighi come quando l’ex coniuge può usufruire della pensione di reversibilità

Oltre alle ipotesi succitate ve ne sono altre da considerare. A volte quindi il divorzio non mette fine a diritti e obblighi come quando l’ex coniuge divorziato può usufruire della pensione di reversibilità.

Andiamo allora a vedere quando questo può accadere!

Il coniuge divorziato ha infatti diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto se sussistono queste 3 condizioni:

a) il coniuge divorziato già percepiva dall’ex coniuge defunto l’assegno divorzile. Quindi se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’assegno, perché mai riconosciuto o perché revocato, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’altro coniuge defunto;

b) il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;

c) il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere antecedente alla data di divorzio.

Abbiamo quindi visto che a volte il divorzio non mette fine a diritti e obblighi come quando l’ex coniuge può usufruire della pensione di reversibilità

A quanto ammonta la pensione di reversibilità del divorziato?

Così come per il TFR anche in questo caso esistono delle linee guida.

Si terrà conto, infatti, del rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.

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